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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2006/2008). Modificazione di leggi regionali. (19-12-2005)
Valle Aosta
Legge n.34 del 19-12-2005
n.55 del 29-12-2005
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
La legge regionale in epigrafe è stata impugnata dinanzi la Corte Costituzionale, con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006, in quanto l'articolo 11, comma 1, nel modificare l'articolo 3 della legge regionale n. 30 del 1989, recante "Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario", prevedeva l'esclusione degli studenti lavoratori dagli interventi in materia di diritto allo studio universitario.
Con successivo provvedimento legislativo, la l.r. n. 21/06, la Regione Valle D'aosta, si è adeguata interamente ai rilievi governativi precedentemente esposti.
L'articolo 11 di tale legge, infatti, esaminata dal Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2006 e deliberata come non impugnativa, prevede, al comma 1, che il comma 2 bis del l'articolo 3 della legge regionale n. 30 del 1989, ("Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), come inserito dall'articolo 11, comma 1, della l.r. n. 34/05, sia abrogato.
Sulla questione, interpellato il Ministero dell'Università che aveva formulato il rilievo in merito al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. n. 34/05, lo stesso ha comunicato di aderire alla richiesta di rinuncia.
Per i su esposti motivi si propone la rinuncia all'impugnazione della l.r. n. 34/05.
17-2-2006 /
Impugnata
La legge regionale in esame è illegittima, e pertanto va impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale, perché l'articolo 11, comma 1, nel modificare l'articolo 3 della legge regionale n. 30 del 1989, recante "Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario", prevede l'esclusione degli studenti lavoratori dagli interventi in materia di diritto allo studio universitario.
Bisogna sottolineare che la Valle d'Aosta, pur essendo una Regione a Statuto speciale, non ha competenza legislativa né primaria né integrativa-attuativa in materia di istruzione universitaria. Difatti lo Statuto riconosce la competenza primaria all'articolo 2, comma 1, lettera r) in materia di "istruzione tecnico-profesionale" e la competenza integrativa-attuativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), in materia di "istruzione materna, elementare e media", nulla prevedendo in merito all'istruzione universitaria.
Inoltre, il DPR n. 182/82, all'articolo 23, affida alla Regione soltanto funzioni amministrative nella materia relativa all'assistenza scolastica "comprese nelle attribuzioni della regione previste dall'articolo 3, lettera g), della legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4". Lo stesso articolo 23, all'ultimo comma, affida alla Regione anche le funzioni amministrative concernenti l'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
Orbene, la disposizione regionale si pone in contrasto con la normativa nazionale che fissa i livelli essenziali cui le Regioni devono attenersi per garantire uniformità di trattamento nel diritto allo studio e che devono tuttora considerarsi un punto di riferimento imprescindibile per il legislatore regionale, nonché con le norme generali in materia di istruzione. La legge n. 390 del 1991, recante “Norme sul diritto agli studi universitari”, prevede, infatti, all'articolo 7, rubricato "principi generali", che «L’accesso ai servizi e alle provvidenze economiche è garantito a tutti gli studenti nelle università che hanno sede nella Regione». Le disposizioni di tale legge ed, in particolare, del suddetto articolo 7, si applicano alle Regioni a Statuto speciale laddove i rispettivi statuti e le relative norme d'attuazione non prevedano esplicitamente una competenza in materia (cfr. art. 11, l. n. 390/91).
Ciò detto, alla luce della competenza primaria dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di quella, anch'essa primaria, in materia di norme generali sull'istruzione, si rileva come la norma regionale, cioè l’articolo 11, comma 1, discostandosi da quanto statuito dall’articolo 7 della legge n. 390 del 1991, risulta violare:
1) l’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
2) l'articolo 3 della Costituzione laddove limita l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione universitaria differenziando gli studenti lavoratori da quelli che non lo sono sotto il profilo della fruibilità di servizi e provvidenze economiche;
3) l'articolo 117, comma 2, lettera n), della Costituzione in materia di norme generali sull'istruzione.
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