Dettaglio Legge Regionale

Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione nonché ulteriori disposizioni in materia di personale (13-8-2002)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.20 del 13-8-2002
n.16 del 16-8-2002
Politiche ordinamentali e statuti
/ Rinuncia impugnativa





Oggetto :Rinuncia impugnativa legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 20 del 13 agosto 2002.





Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 2002, è stata impugnata da parte del Governo, la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 20 del 13 agosto 2002 recante: “Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione nonché ulteriori disposizioni in materia di personale”.
E stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto diverse sue previsioni violavano il principio costituzionale dell’accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico di cui agli articoli 3, 51 e 97, commi 1 e 3 della Costituzione e precisamente: l’articolo 3, comma 8, l’articolo 11, l’articolo 13, nonché l’articolo 8, comma 4, che modifica l’articolo 14 della legge regionale n. 18/1996.
Successivamente la Regione con legge regionale n. 34 del 30 dicembre 2002 recante: “Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali 18/1996, 20/2002, 24/2002” – per la quale non è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale – ha apportato, nei confronti delle norme oggetto di censura, modifiche ed abrogazioni tese ad eliminare i motivi di illegittimità costituzionale. Infatti, sono stati modificati l’articolo 8, comma 3, l’articolo 11 e l’articolo 13 della legge regionale n. 20/2002, riconducendo la possibilità di stabilizzare il rapporto di lavoro del personale ivi previsto esclusivamente a coloro i quali hanno sostenuto e superato procedure selettive pubbliche per l’assunzione a tempo determinato, riducendo ad un numero esiguo tale personale.
Inoltre, è stata abrogata la disposizione dell’articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 20/2002, eliminando la previsione del corso di formazione manageriale riservato ai dipendenti regionali quale modalità di accesso alla categoria dirigenziale.
La stessa Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso il suo Presidente, ha inviato una nota chiarificatrice.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all’impugnativa della legge regionale indicata in oggetto, si ritiene sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
11-10-2002 / Impugnata
Legge regionale n. 20 del 13.08.2002 pubblicata sul B.U.R. n. 16 del 16.08.2002 supplemento straordinario.


La legge regionale 13.08.2002 n. 20 detta un nuovo sistema di classificazione del personale della Regione nonché reca ulteriori disposizioni in materia di personale regionale.
L'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione non ha inciso sul tipo di competenza legislativa in cui ricade la materia disciplinata dalla legge regionale, poiché già lo Statuto prevede una competenza esclusiva della regione (articolo 4, comma1, punto 1) per quanto attiene la materia dell'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto. Tuttavia tale riforma ha influito sui vincoli individuati dallo Statuto all'esercizio della potestà legislativa regionale, in quanto sono venuti meno i limiti dei principi fondamentali della legislazione statale, costituiti dalla riforme economico-sociali, permanendo il rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Pertanto, la legge regionale è costituzionalmente illegittima per le seguenti motivazioni:
1) l'articolo 3, comma 8, l'articolo 11 e l'articolo 13, nel prevedere l'inquadramento e la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attraverso procedure selettive riservate, di varie categorie di personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, viola il principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico di cui agli articoli 3, 51 e 97, commi 1 e 3, della Costituzione, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo sentenza n. 194/2002);
2) l'articolo 8, comma 4, che modifica l'articolo 14 della legge regionale n. 18/96, nel prevedere, quale requisito per l'accesso alla categoria dirigenziale, l'espletamento di corsi di formazione manageriale, da attuarsi a cura di strutture specializzate esterne all'Amministrazione regionale, si pone in contrasto con la succitata norma costituzionale, articolo 97 della Costituzione, con la giurisprudenza costituzionale richiamata nonché con i principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.
Parere in tal senso è stato formulato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

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