Dettaglio Legge Regionale

Attività regionali per la promozione dei diritti umani , della cultura di pace , della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale . (18-6-2002)
Marche
Legge n.9 del 18-6-2002
n.75 del 26-6-2002
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, è stata impugnata da parte del Governo la legge della regione Marche n. 9 del 18 giugno 2002 recante: " attività regionali per la promozione di diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solodarietà internazionale".
E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto diverse sue previsioni (artt. 4,5,6,7), indicando iniziative e interventi regionali per i paesi in via di sviluppo che non risultano connessi e coordinati con i programmi nazionali di cooperazione, interferiscono nelle materie della politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato, riservate allo Stato dall'art.117, secondo comma, lett. a), della Costituzione.
Successivamente la Regione Marche con la legge n. 24 del 18 dicembre 2003 concernente "Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2002, n. 9, recante: attività regionali per la promozione dei diritti umani della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale" ha apportato nei confronti delle disposizioni oggetto di censura modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale. Infatti tale ultima legge regionale modifica ed integra gli artt.5, 7 e 10 della legge regionale n. 9 del 2002, assicurando il coordinamento delle iniziative regionali con l'attività di cooperazione allo sviluppo riservata allo Stato. Ciò sulla base delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni competenti in apposita riunione. Il Governo ha deliberato, infatti la non impugnativa della l.r. n. 24/2003 nella seduta del 3 febbraio 2004.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della legge regionale indicata in oggetto, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.
2-8-2002 / Impugnata
La legge regionale è illegittima in quanto gli articoli 4, 5, 6 e 7 indicano una serie di iniziative ed interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo (specie quelli realizzabili direttamente per scelte e decisioni della sola Regione), che non si conciliano, quanto alle materie proprie degli stessi ed alle relative modalità di svolgimento, con le disposizioni contenute nella normativa nazionale vigente (L.26.2.1987 n.49 e D.P.R. 31.3.1994).In particolare l'articolo 5, comma 3, lettera d) ricomprende nelle attività regionali di cooperazione internazionale le azioni progettuali che riguardano la realizzazione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale in paesi in via di sviluppo ed in quelli con economie in via di transizione.La predetta disposizione contrasta con l'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987 n.49 che stabilendo la "nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" alla lettera e) prevede, fra le attività che le Regioni possano attuare, quelle di sostegno alla realizzazione di progetti ed interventi ad opera di organizzazioni non governative e non già di realizzazione di progetti da parte degli stessi organismi.Poiché la legge statale n.49/87, che disciplina i principi fondamentali previsti nell'attività di cooperazione, all’articolo 1, definisce la cooperazione allo sviluppo parte integrante della politica estera dell’Italia, specificando espressamente le attività che possono essere attuate dalle Regioni, si ritiene che la legge regionale in oggetto sia illegittima per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di “politica estera e rapporti internazionali dello Stato”, pur riconoscendo il principio dell’ammissibilità di iniziative regionali nella materia, coordinata, però, con i principi nazionali di cooperazione.Per i suesposti motivi si propone l’impugnativa davanti alla Corte Costituzionale della legge della Regione Marche per violazione dell'art.117, comma 2, della Costituzione.

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